Art. 3.
(Modifiche al codice penale).

      1. All'articolo 326 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Se la rivelazione o l'utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione»;

          b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

      «Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi previste dal secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni».

      2. All'articolo 684 del codice penale, le parole: «o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 20.000».